Decostruire e ricostruire le regole dell’Unione – prima parte

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Come è noto, il 7 febbraio scorso, la Corte costituzionale tedesca (rinviando al 18 marzo la decisione sull’adesione al fondo ESM) ha preso in esame la legittimità costituzionale del programma OMT, predisposto nel 2012 dalla Banca centrale europea per contrastare le turbolenze finanziarie dell’eurozona e preceduto dalla famosa frase di Mario Draghi, “Whatever it takes”, che lasciava intendere che la BCE non avrebbe avuto limiti, quantitativi e qualitativi, nel difendere l’euro.

Il programma OMT superava, in effetti, i limiti del precedente programma SMP: non prevedeva un quantitativo massimo prefissato di titoli sovrani che potevano essere acquistati e, contestualmente, era più credibile per effetto dell’avvenuta approvazione, da parte degli Stati aderenti della normativa sul pareggio di bilancio, che limitava all’origine il flusso di nuovi debiti e, quindi, di quelli che sarebbe stato necessario acquistare per concretizzare e rendere efficace il programma.

E’ chiaro, infatti, che non può essere efficace una barriera di contrasto alla speculazione che stabilisca, ex ante, un limite di acquisti, ben potendo gli operatori attendere che tale limite venga raggiunto. E’ anche altrettanto chiaro, però, che se il perimetro del debito viene continuamente ampliato senza limiti, a causa di deficit annuali senza controllo, tale limite, ancorché non prefissato, si realizza di fatto perché progressivamente si determina una evidente sproporzione tra la liquidità che la banca centrale può immettere nel sistema senza mettere a rischio la possibilità di condurre la politica monetaria e quella necessaria (sempre maggiore per effetto del crescente aumento del debito complessivo) per contrastare le spinte speculative.

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Grazie, quindi, al cd. “pilota automatico” (sostanzialmente il Trattato Fiscal compact), alla creazione di un fondo salva Stati (il fondo ESM), che avrebbe operato e opera in connessione con il programma OMT, e al predetto annuncio di Draghi, nessuno ha avuto il coraggio di sfidare la BCE (senza che neppure l’OMT sia stato portato ad esecuzione), la rottura dell’euro è stata evitata e gli spread periferici sono progressivamente diminuiti.

In questo contesto, la Corte costituzionale tedesca è stata chiamata, da alcuni ricorrenti, che hanno avuto l’appoggio del presidente della Bundesbank, Weidmann, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del programma OMT.

La Corte, naturalmente, non poteva direttamente pronunciarsi sulla legittimità del programma, dal momento che tale valutazione, a norma di Trattato, è rimessa alla Corte di giustizia europea.

Ben poteva, però, valutare se il programma fosse in contrasto con la previsione costituzionale che riserva al Bundestag ogni decisione sul bilancio federale e che impedisce che tale bilancio possa essere “impegnato” da altre istituzioni, in ipotesi anche per importi non quantificati né quantificabili a priori.

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Quanto sopra sul presupposto (si legge nella decisione) che

“actions of institutions and agencies of the European Union have a binding effect in the Federal Republic of Germany only within certain limits”.

Per la Corte tedesca, dunque, gli atti di un’istituzione dell’unione europea sono vincolanti per la Germania solo allorché non siano macroscopicamente illegittimi oppure non siano in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione tedesca: “the Federal Constitutional Court’s powers of review cover the examination of whether acts of European institutions and agencies are based on manifest transgressions of powers (aa) or affect the area of constitutional identity, which cannot be transferred (Art. 79 sec. 3 in conjunction with Art. 1 and Art. 20 GG)”.

Al riguardo, la Corte ha stabilito che la previsione costituzionale riguardante la gestione del bilancio ha natura fondamentale, caratterizza l’identità costituzionale nazionale, e quindi la Corte stessa aveva ogni potere per scrutinare la legittimità costituzionale del programma OMT.

Come si è detto, il punto è dirimente perché (peraltro analogamente a quello che ha sempre dichiarato la Corte costituzionale italiana) la Corte tedesca aveva appunto premesso che se una norma, una sentenza, un atto, dell’unione europea si pone in contrasto con uno dei principi fondamentali del suo ordinamento costituzionale, la norma europea non può che essere ritenuta in contrasto con la Costituzione e non può che essere disapplicata dalle istituzioni tedesche.

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Stante quanto sopra, la Corte tedesca ha valutato se il programma OMT fosse aderente ai Trattati (che vietano la monetizzazione del debito e forme surrettizie di salvataggio e aiuto) e se potesse comportare una sorta di “gestione fuori bilancio” delle casse statali con oneri non preventivati né preventivabili.

Sul punto, sentito in audizione, il rappresentante della BCE ha rappresentato che:

  • per evidenti motivi tattici (quelli sopra evidenziati), la BCE ha comunicato al mercato che il programma non avrebbe avuto limiti quantitativi fissati ex ante. Tuttavia, ha proseguito il rappresentate, sulla base dei titoli in circolazione e quelli che sarebbero stati immessi sul mercato, l’impegno massimo della BCE poteva essere stimato in 524 miliardi di euro;
  • sempre per motivi tattici, la BCE (rispondendo ad un rilievo sull’interferenza sui prezzi di mercato e, quindi, a forme surrettizie di aiuto e salvataggio) non avrebbe comunicato quando esattamente sarebbe intervenuta dopo l’asta di emissione dei titoli (fermo che sarebbe intervenuta esclusivamente nel mercato secondario), ma che proprio per evitare un’eccessiva interferenza sui prezzi, sarebbe intervenuta solo qualche giorno dopo l’emissione, così consentendo che si fissasse prima un prezzo di mercato (come da apposita “guideline” che sarebbe stata adottata);
  • l’OMT, peraltro neppure portato ad esecuzione, non avrebbe comportato oneri a carico del bilancio tedesco perché eventuali perdite sui titoli sarebbero state ampiamente compensate dagli utili generati dalla banca centrale, eventualmente anche negli esercizi successivi a quello in cui tali perdite si fossero manifestate;
  • l’OMT doveva ritenersi, comunque, compreso nel mandato della banca centrale perché le eccessive tensioni sui tassi impedivano la corretta trasmissione della politica monetaria e, se non affrontate, avrebbero addirittura messo in discussione la stessa sopravvivenza della moneta unica e, chiaramente, della stessa banca centrale.

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Tali rassicurazioni non hanno evidentemente convinto i giudici tedeschi che, con ampie motivazioni e richiamando esplicitamente il principio “no taxation without representation”, hanno ritenuto che il programma OMT sia fuori dal mandato della BCE, come fissato dai Trattati e dallo Statuto, violi i divieti stabiliti nel Tratto e sia in contrasto con la Costituzionale federale.

Naturalmente, come si è detto, non compete alla Corte tedesca dichiarare l’illegittimità del programma. Di conseguenza, i giudici, a maggioranza (due giudici hanno votato per l’inammissibilità dei ricorsi), hanno chiesto alla Corte di giustizia europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato, di pronunciarsi sulla legittimità del programma, nell’eventualità che sia la stessa Corte di giustizia a dichiarare la parziale illegittimità del programma, così rendendo non più necessaria la pronuncia di incostituzionalità.

Al riguardo, la Corte tedesca ha indicato tre presupposti affinché il programma OMT possa essere compatibile con la Costituzione tedesca:

  • che i titoli acquistati dalla BCE non siano soggetti a “tagli. Si ricorda, in proposito, che la possibilità, per la BCE, di subire tagli, cioè di detenere titoli “pari passu” con gli altri creditori, fu decisa da Draghi proprio per evitare ulteriori allargamenti dei rendimenti dei titoli peritici. E’ chiaro, infatti, che se un investitore sa che, in caso di ristrutturazione del debito, la BCE, che ha acquistato, via OMT, grossi quantitativi di titoli, non subirà tagli, egli non potrà che subirne di maggiori, rendendo il suo investimento più rischioso e, quindi, da compensare con maggiori rendimenti;
  • che il “senza limite” abbia invece limiti conoscibili a priori, sia sempre strettamente connesso e subordinato a condizionalità e che gli acquisti non siano effettuati per detenere i titoli sino a scadenza;
  • che l’interferenza sui prezzi sia limitata al minimo indispensabile (sul punto si rinvia a quanto già sopra detto).

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Nel caso in cui, invece, la Corte di giustizia europea dichiarasse il programma OMT pienamente ed integralmente compatibile con i Trattati, quindi non accedendo alle tre “richieste” di cui sopra, la Corte non potrebbe far altro che dichiarare l’incostituzionalità dello stesso (per come già rilevata nella decisione che ora si commenta).

Nella parte finale della decisione, infatti, si legge: “If necessary, the Senate would have to examine this on the basis of the Court of Justice’s interpretation of the OMT Decision without another question referred for a preliminary ruling, and it would have to determine the inapplicability of the respective act of implementation in Germany, because the identity review is not to be assessed according to Union law but exclusively according to German constitutional law

In caso di dichiarazione di incostituzionalità, la Corte specifica che “German constitutional organs, authorities, and courts may neither participate in the decision making process nor in the implementation of the act. This also applies to the German Bundesbank”.

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le strepitose immagini di decostruzione di questo post sono opera del fotografo e artista tedesco Víctor Enrich
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Pubblicato da roundmidnight

Occupa da anni, in modo semiserio, un posto in un consiglio di amministrazione all'interno di un "gruppo" internazionale.

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