Sotto il Visco non ci si bacia, ma…

visco
La gara alle ricostruzioni storiche, così ben confezionate da risultare terribilmente convincenti, è ormai un passaggio obbligato nel nostro Belpaese, una specie di rito. Meglio ancora se vengono condite da una generosa spruzzata di vittimismo. E chissenefrega se l’artefatta realtà che ci costruiamo contribuisce ad ingigantire quell’autocompatimento che ha reso questo paese una macchietta all’interno del consorzio delle nazioni.

Il Goveratore Visco ce ne ha dato un esempio in una intervista al Corsera.
Il cuore del suo discorso può essere riassunto così: “fin dal 2013 ci siamo trovati con regole stringenti su aiuti di Stato e l’introduzione dell’obbligo del preventivo burden sharing; abbiamo fatto sentire le nostre critiche in merito ma nessuno ci ha filati di striscio. Ed eccoci ai nostri giorni: se la BRRD non avesse modificato retroattivamente il profilo di rischio delle emissioni obbligazionarie bancarie, e non fosse stata anticipata di 2 anni al 2016 non saremmo nella attuale situazione”

Il ragionamento di Visco presenta molti punti criticabili e qualche sprazzo di verità. Chi legge percepisce l’impressione che le regole del burden sharing siano apparse ex nihilo da un giorno all’altro, mentre in realtà il dibattito sulla gestione delle crisi bancarie e del ruolo del capitale pubblico iniziò con il G20 del 2008.

La figura sopra, presa dal documento AIAF-CFASI del 2017 sulla BRRD è chiarissima. Invito a leggere il punto 3, sottolineando che il rapporto citato data novembre 2010 e rappresenta il precipitato di 2 anni di dibattiti che la Banca d’Italia non può affermare di ignorare.
Lo dimostra la pubblicazione, a ottobre 2011 nella Collana Giuridica della stessa Banca d’Italia, di un poderoso tomo sulla gestione delle crisi bancarie ex TUB (quindi pre-BRRD),  a firma del dottor Boccuzzi (attuale dg del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi), con un capitolo dal titolo eloquente:

Toward A New Framework For Crisis mangement and resolution

Fa impressione rileggere in quel capitolo di 60 pagine tutta la struttura della BRRD come sarebbe stata messa nero su bianco solo 3 anni dopo. Alla faccia della apparizione mariana inattesa e improvvisa. Idem dicasi per Basilea 3 (2013) precisamente delineata nello stesso capitolo.
Ogni criticità della BRRD è lì in quelle pagine: dal divieto di aiuti di Stato, all’intervento dei privati sia tramite burden sharing (conversione) sia tramite bail in (svalutazione o azzeramento), su su fino ad uno dei punti più delicati, e che riprenderemo oltre: l’alternativa fra ‘schema contrattuale’ (inserire nei futuri subordinati una precisa clausola di convertibilità) e ‘schema legale’ (renderli retroattivamente tutti bailinabili).

LA BRRD HA CAMBIATO LE REGOLE DEL GIOCO

Le nostre autorità ce lo ripetono fino al nostro sfinimento: la BRRD ha cambiato le carte in tavola retroattivamente. È vero ma solo in parte.
Prima della BRRD, il Testo Unico Bancario (Tub) prevedeva tre strumenti di supervisione e intervento: la vigilanza precauzionale, l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa.
L’amministrazione straordinaria aveva come scopo sanare la banca. Non ho ricordi che in questo regime la conversione delle obbligazioni in capitale azionario sia mai stata attuata, che tra l’altro poteva avvenire esclusivamente su base volontaria. La conversione infatti non era necessaria perchè, se l’intervento straordinario dei commissari non era capace di recuperare margini di redditività, risanare organizzazione e funzioni dell’istituto e gestire il recupero degli npl, si passava direttamente alla liquidazione coatta amministrativa, utilizzando due strumenti che avevano svolto “egregiamente” il loro compito per quasi tre decenni fino al 2000: l’intervento pubblico e l’intervento privato attraverso il Fondo Interbancario di garanzia dei depositi (Fitd).

Il primo, istituito con decreto del 1974, consisteva in una anticipazione di liquidità da parte della Banca d’Italia al fine di acquistare titoli di Stato collateralizzabili. Per la cronaca, questi interventi pubblici furono utilizzati solo due volte, nel caso di Sicilcassa (1995) e di Banco di Napoli (1997). Quanto ci interessa qui è notare che l’intervento pubblico fu vietato, fin dal giorno di emanazione dei Trattati istitutivi della BCE, perchè incompatibile con la normativa sul finanziamento monetario dei deficit pubblici e con il divieto della copertura delle insolvenze bancarie con risorse delle Banche Centrali Nazionali (si veda in merito BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, 2012, pag.220).
Quindi all’inizio del 2000 non esisteva più come strumento utilizzabile.

Anche il Fitd (istituito nel 1986) fu utilizzato principalmente per coprire il buco patrimoniale che si creava nel trasferimento di attività e passività alla bad bank e alla bridge bank per la successiva privatizzazione. Il Fitd di fatto rappresentava una soluzione privatistica di un problema di natura pubblica e sistemica (la stabilità finanziaria), ma proprio l’obbligatorietà di legge della contribuzione a semplice chiamata lo rese equiparabile ad un aiuto di Stato agli occhi dell’Antitrust europeo. Una equiparazione che, lo dico sinceramente, suona pretestuosa, specialmente se la governance del Fondo rimane interamente alle banche consorziate.

Quindi riepiloghiamo: fin dall’inizio del 2000 era noto e ormai stabilito per legge che i due principali mezzi di risanamento e ristrutturazione di una banca in crisi non potevano più essere utilizzati come nei decenni precedenti. Visto quanto si stava preparando con la BRRD, in avanzata maturazione fin dal 2010-2011, i nostri legislatori e supervisori quali strumenti diversi da burden sharing e bailin pensavano di poter utilizzare per gestire una crisi bancaria?
La risposta, temo, è desolante: sapevano ma hanno taciuto, e ora vedremo perchè.

CI SONO RESPONSABILITA’?

A questo punto sorge l’interrogativo se sono individuabili responsabilità per essersi trovati impreparati a fine 2015 con la grana delle 4 banche regionali e l’urgenza di introdurre la direttiva europea sulle risoluzioni bancarie.

La mia opinione è che dobbiamo finalmente smetterla di invocare il compatimento nazionale e dei nostri partners europei, ammettere l’insipienza dei nostri regolatori e supervisori e che fossero superlative le resistenze a introdurre nel dibattito pubblico un argomento che avrebbe sollevato critiche sulle nostre Autorità di Vigilanza in un momento, il 2011, delicatissimo nei rapporti politici intraeuropei.

Se oggi ci troviamo a affrontare centinaia di migliaia di casi di misselling di prodotti complessi e subordinati, venduti a retailers clienti di banche già da tempo in bilico, dobbiamo ringraziare una Vigilanza sonnecchiosa nonchè un sistema bancario rapace e trasgressivo pur di riuscire a perpetrare nel tempo se stesso a spese di investitori meno consapevoli e finanziariamente non attrezzati.
Temo che nessuno in Bankitalia abbia pensato di avviare una verifica delle vecchie emissioni per prepararsi in tempo a quanto era sicuro sarebbe avvenuto a breve, perchè lo svolgimento di questa supervisione avrebbe significato alzare il vespaio di un secondo round di controlli sulla coerenza e adeguatezza delle MiFID.

È mancata lungimiranza. Ma proprio questa si pretende a legislatori e supervisori .
Personalmente sono imbarazzato e mi vergogno di un paese la cui massima autorità preposta alla vigilanza della stabilità monetaria e finanziaria è capace solo di dire ‘non ci hanno ascoltati’
, perchè di dubbi ne esistono e sono legittimi.
Se i subordinati fossero stati venduti correttamente come MiFID prevede, non ci troveremmo con questo psicodramma continuo del burden sharing che

creerà sfiducia e instabilità

UNA REPLICA ALLE CRITICITA’ DELLA BRRD

Quanto detto sopra è sufficientemente desolante, qualcosa da fare concorrenza al passaggio del drago Smaug ne Lo Hobbit. L’inerzia e l’assenza di lungimiranza delle nostre autorità non deve però farci tacere di un paio di criticità dello schema di risoluzione della BRRD. Ne vediamo una, la più importante.
La direttiva poteva scegliere fra due approcci per essere efficace erga omnes: prevedere un periodo transitorio (fino al 2018) per emettere nuovi strumenti finanziari che contrattualisticamente prevedessero esplicitamente la loro bailinabilità (schema contrattualistico), oppure renderli ex lege bailinabili retroattivamente (schema legale).
Si scelse il secondo
, confidando nella promessa da marinaio di varare contestualmente il terzo pilastro della Unione Bancario, la Garanzia Europea per i Depositi in luogo di quelle nazionali.
Io stesso riconosco che la scelta puzza clamorosamente di ‘modifica delle regole in corso di gioco’, tuttavia per quanto visto finora sono propenso a ritenere che le responsabilità maggiori siano addossabili all’insipienza dei nostri supervisori.

Inoltre, la nuova normativa contrasta meglio quel famigerato fenomeno del moral hazard che ha per decenni avvelenato le nostre banche, rendendole quello che sono: tranquilli dietro lo scudo della mutualizzazione delle perdite, i managers negli ultimi quattro decenni hanno privatizzato utili, con generosità dispensato credito clientelarmente e trascurato fino a pochissimi anni fa qualsiasi innovazione e trasformazione del proprio business rimasto vecchio, tradizionale e poco redditizio.
Chiamatemi pure ‘egoista e ipocrita’, so che questo ultimo punto è materia di fede e ideologia e se credete più urgente “preservare” il risparmio di oggi e continuare a trascurare (come fatto finora) la sua difesa a lungo termine, non sarò in grado di convincervi, neppure esortandovi ad alta voce.

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Pubblicato da Banchiere Cannibale

Mi piace avere vecchi amici a cena... Perché sotto la più bella ruota di pavone si cela sempre un culo di pollo.

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