Il decreto banche si converte e migliora..in parte

Il Senato pochi giorni fa ha approvato la legge di conversione del decreto 237 del 23/12/2016, meglio noto come Salva-risparmio o decreto-banche o Salva-MPS. Ora la palla passa alla Camera dove non si attendono imboscate, e quindi l’occasione è buona per vedere in cosa sia magari migliorata o peggiorata la legge, che in Italia regolerà l’importantissima partita delle ricapitalizzazioni pubbliche precauzionali, della garanzia per la liquidità, e i rimborsi ai risparmiatori truffati.
Riassumiamo brevemente di cosa stiamo parlando: presupposto della legge è che una banca italiana soffra di una potenziale insufficienza patrimoniale in seguito al risultato negativo degli stress tests in scenario avverso. In tal caso, la banca presenta senza indugio alle Autorità Competenti (Banca d’Italia o BCE se si tratta di una banca sistemica) un Programma di Rafforzamento Patrimoniale con intervento privato via mercati finanziari; qualora esso dovesse fallire, oppure l’Autorità lo ritenesse insufficiente/inadeguato, allora la banca è ammessa a richiedere al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) un suo intervento diretto per ricapitalizzarla precauzionalmente.

L’intervento sarà subordinato alla conversione forzosa in azioni di nuova emissione degli strumenti Additional Tier 1 e Tier 2 (che d’ora in poi abbrevierò per semplicità col termine ‘subordinati’). Solo a questo punto lo Stato potrà intervenire con il complesso meccanismo di rimborso rivolto ai soli retailers truffati dal misselling: la banca sostituirà le nuove azioni con obbligazioni ordinarie e le azioni saranno comprate dal MEF.

Nel precedente articolo avevo mosso parecchi critiche al decreto: la legge di conversione sistema parecchie pecche.
A suo tempo, prendendo a spunto l’art.18 comma 5 avevo posto il dubbio che il meccanismo potesse applicarsi a banche illiquide e che avessero sofferto perdite significative rispetto al proprio patrimonio (il caso Monte Paschi con la sua recentissima perdita da oltre 4 miliardi sarebbe clamoroso).
La garanzia pubblica a favore delle emissioni bancarie per ripristinare la liquidità (Capo I del decreto) risolve il primo dubbio, ma è clamoroso il colpo di spugna per risolvere il secondo: il successivo comma 6 infatti prevede che solo un accertamento della Autorità di Vigilanza possa stabilire che manchino i presupposti per l’applicabilità. Insomma, mi serve un contabile per dirmi che 4 miliardi di perdite siano una significativa perdita che mangia una fetta importante del patrimonio di una banca. Prendiamo atto della nostra cecità.

Ma quello che mi preoccupa è che con questa previsione normativa si ribalta sulla Banca Centrale una decisione molto politica e discrezionale, che il legislatore estensore della BRRD voleva toglierle: se la banca è too big to fail quale Autorità si prende la responsabilità di lasciarla morire? Almeno prima la legge definiva un meccanismo “asettico” che sollevava da scelte politiche.

Un’altra novità è prevista dal comma 4 dell’art.18 che prevede di conferire ad un esperto indipendente il compito di calcolare il prezzo delle azioni in circolazione per quelle banche che non risultino quotate: dopo la buona prova di sè che hanno dato con le precedenti valorizzazioni di Popolare Vicenza e Veneto Banca, perchè non dare loro una seconda chance? Rimaniamo alla finestra e osserviamo pazienti.

[tweetthis]Le prese in giro su popVicenza e Veneto Banca non sono bastate, a quanto pare[/tweetthis]

Altra novità è la previsione per cui non possano essere oggetto di rimborso le nuove azioni, emesse in contropartita alla conversione forzata dei subordinati qualora questi ultimi siano stati acquistati o sottoscritti dopo il 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della BRRD.
Nei retropensieri ministeriali tale data rappresenterebbe un credit event dopo del quale il rischio effettivo dei titoli subordinati sarebbe peggiorato, come spesso Padoan ha ripetuto in queste settimane: beata ingenuità di chi ci crede, esso è un deliberato e puerile tentativo di attribuire a Bruxelles responsabilità tutte italiane e che prendono il nome di ‘adulterazione dei profili di adeguatezza MiFID’, ‘misselling’ e ‘insufficiente educazione finanziaria dei risparmiatori e dei collocatori’.

Perciò, il decreto non cambia la possibilità di accedere ai rimborsi anche per coloro che avessero comprato i subordinati sul mercato secondario a prezzi stracciati. Tuttavia, per fortuna, viene previsto un forte correttivo: il nuovissimo comma 2 lettera d) dell’articolo 19 prevede che il prezzo di rimborso pagato dal MEF non possa determinare un valore superiore al corrispettivo pagato dai titolari al momento dell’acquisto.
Questo è bene perchè non procura agli speculatori guadagni eccezionali a carico dei contribuenti.
Certamente questa disposizione costringerà la banca a certificare caso per caso il prezzo di acquisto, rendendo quindi meno snello e automatico il processo, ma è onere giustificato se sull’altro piatto della bilancia mettiamo l’equità con i risparmiatori beffati e la salvaguardia dei contribuenti che pagano.

Una puntualizzazione molto chiara va fatta sul discorso del burden sharing.

L’episodio delle 4 good banks ha turbato tutti e siamo assillati dal ricordo degli obbligazionisti subordinati coinvolti nella ripartizione delle perdite, con la perdita di valore dei propri titoli. Ma la ricapitalizzazione pubblica è un caso a sè stante e con diversi esiti.

Per quanto riguarda Monte dei Paschi, l’art.23 del decreto prevede d’ufficio che alcuni dei subordinati oggetto di conversione forzata vengano convertiti al 100% del loro valore nominale, e quindi rimborsati integralmente. Tuttavia, il decreto distingue espressamente fra ‘valore contabile dei subordinati’ (quello che l’Allegato al decreto chiama VCSAT1 e VCET2) e il ‘valore economico’ (VSAT1 e VET2), ove quest’ultimo è oggetto di apposita valutazione del solito ‘esperto indipendente’, ed è il valore attorno a cui ruota l’integralità o meno del ristoro dei risparmiatori.
Se il valore economico fosse inferiore a quello contabile (leggasi, quello di sottoscrizione al tempo della emissione) allora il rimborso sarebbe solo parziale.
Tuttavia, in seguito a chiarimenti con la Commissione UE, si è appurato che non si può addossare agli investitori una perdita (il burden sharing, appunto) qualora la ricapitalizzazione sia motivata da un esercizio puramente ipotetico quale quello degli stress tests.

Se venisse applicata una perdita in assenza di una reale insolvenza acclarata, si configurerebbe una appropriazione indebita e un danno al principio della proprietà privata. Questo principio, accennato anche nella Relazione Tecnica che accompagna la legge di conversione, spiega perchè si può e si deve scegliere un valore economico identico a quello contabile: tanto, se perdita deve esserci, essa verrà applicata dal mercato alle nuove azioni di conversione qualora mancasse la fiducia nel piano di rilancio dell’Istituto bancario.
Letta in tal senso, mi risulta però oscuro il motivo per cui altri subordinati, detenuti da investitori istituzionali, siano oggetto di burden sharing. Non è risparmio anche esso, dato che dietro ai fondi di investimento ci sono altri risparmiatori persone fisiche? Mah[sociallocker]. [/sociallocker]

Riassumendo, esiste ancora la possibilità di un burden sharing per gli obbligazioniati subordinati, siano retailers o no, ma sembra che lo stesso presupposto della ricapitalizzazione pubblica (la bocciatura agli stress test) lo escluda; e in ogni caso non sapremmo come il Governo possa in futuro giustificare trattamenti difformi e peggiorativi rispetto ai rimborsi integrali dei risparmitori del MPS.

La previsione di salvare i retailers con soldi dei contribuenti, risolverà pure il problema contingente del misselling, ma spalanca quello del moral hazard: perchè la banca dovrebbe sentirsi spronata ad una maggiore correttezza e responsabilità se viene sollevata dalle sue colpe a spese dei contribuenti?
Il recente accordo fra ABI e Organizzazioni Sindacali circa le pressioni commerciali e la natura dei prodotti venduti in Rete sembra andare nella direzione giusta, ma lo dirà solo il tempo e la deontologia degli impiegati di banca. Torneremo sull’argomento in futuro.

Ringraziamo dio che qualcuno ha ascoltato i gridi di dolore e ha corretto l’enorme regalia altrimenti fatta a speculatori per quanto retailers. Mi restano certe perplessità riguardo alla ammissibilità alla ricapitalizzazione pubblica di banche quali MPS, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, oberate da perdite significative, ma aspettiamo il parere definitivo della Commissione, così anche da sapere cosa ne pensa della nuovissima responsabilità data alla Banca Centrale nazionale di decidere motu proprio se una perdita di bilancio è significativa o no.

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Pubblicato da Banchiere Cannibale

Mi piace avere vecchi amici a cena... Perché sotto la più bella ruota di pavone si cela sempre un culo di pollo.

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