Uber e le tasse dei “tassisti per caso”

Uber, multinazionale americana che fornisce da qualche anno un servizio di trasporto automobilistico attraverso un’applicazione software che mette in collegamento diretto passeggeri e autisti, è come noto sbarcata anche in alcune città italiane, sollevando polemiche e dubbi in ordine al rispetto delle leggi in materia di trasporto pubblico e noleggio con conducente. Nella sua versione “UberPOP”, il servizio fornito ai clienti si basa su autisti non professionisti, cioè privati dotati di semplice licenza di guida che impiegano la propria autovettura.

Qui non mi voglio però occupare dei profili di legalità del servizio, quanto analizzarne il regime fiscale, non tanto in capo alla società di gestione del servizio stesso, cioè Uber, che pagherà le imposte – in assenza di stabili organizzazioni in altri territori – esclusivamente nello Stato di residenza (pare che la controparte contrattuale dell’utente italiano sia sita in Olanda), quanto per le ricadute sui “Fornitori dei Servizi di Trasporto” (come vengono chiamati nel sito di Uber).

Nel caso di UberPOP, si tratta come detto di privati, i quali, una volta registrati al servizio, possono decidere di quando in quando di mettersi “on line”, ed a quel punto liberamente accettare o meno le richieste di servizio pervenute. In caso di accettazione, questa viene notificata dall’applicazione al cliente, che paga il servizio all’intermediario mediante carta di credito. Uber, a propria volta, trattenuta una quota del corrispettivo (il 20%), versa la differenza sul conto corrente del Fornitore del Servizio, cioè l’autista non professionista, il quale non rilascia alcun tipo di ricevuta al cliente per il servizio di trasporto eseguito, né riceve dallo stesso alcuna somma di denaro.

Con riguardo al trattamento delle somme versate da Uber agli autisti, circola la convinzione che si tratti per essi di un mero “rimborso spese”, privo di rilevanza reddituale e dunque da non dichiarare al fisco italiano. Nel blog di Uber si legge che il servizio UberPOP appartiene alla “sharing economy” per migliorare la vita dei cittadini, permettendo inoltre “di coprire i costi della propria auto mettendo il proprio veicolo a disposizione della città e divertendosi a condividerlo con gli altri cittadini”. Questa presentazione, che fa perno sui concetti non profit di ride sharing, condivisione, economia collaborativa, e così via, non sembra però totalmente rispondente alla realtà dei fatti: gli autisti non professionisti che partecipano ad Uber sembrano infatti non tanto dei buontemponi che vogliono divertirsi nel condividere con gli altri la propria auto, quanto cittadini desiderosi di arrotondare, a tempo perso, le proprie (magari magre) entrate.

Ciò detto, la tesi secondo cui gli autisti riceverebbero dei meri “rimborsi spesi” non tassabili mi sembra tutta da verificare. Anzitutto, perché non mi pare esservi un rimborso delle spese di diretta imputazione, sia pure calcolate con criteri forfettari. Il riferimento alle tabelle ACI, che Uber dichiara di utilizzare per “rimborsare” gli autisti, comporta la riconversione del corrispettivo pagato dal cliente, che si basa anche sulla durata della corsa in minuti, in una traduzione in termini di distanza percorsa. Inoltre il rimborso chilometrico dipende dal tipo di auto, mentre le tariffe praticate ai clienti di UberPOP non dipendono dal mezzo utilizzato. E ancora, le tariffe Aci si basano su un utilizzo anno della singola auto pari a 15 mila Km, e andrebbe allora verificato se nel rimborso erogato da Uber il parametro della percorrenza effettiva annua sia tenuto in considerazione. Sarebbe poi da chiedersi perché mai qualcuno dovrebbe andare in giro con la propria auto per portare passeggeri da una destinazione all’altra, senza la prospettiva di un sia pur minimo guadagno (certo resta sempre l’ipotesi del divertimento e della condivisione).

Ma poniamo pure che sia possibile riscontrare una perfetta corrispondenza tra quanto “girato” da Uber all’autista privato per la corsa effettuata e le tabelle Aci sui costi chilometrici riferite al tipo di auto utilizzata. Basterebbe questa circostanza ad escludere la natura reddituale di quanto percepito, differenziando la posizione degli autisti privati da quella dei lavoratori autonomi, o anche dei dipendenti che utilizzano la propria auto per trasferte all’interno del Comune, ricevendo rimborsi chilometrici imponibili?

Tanto per cominciare, mi sembra abbastanza chiaro che l’attività esercitata dall’autista privato si inserisce in un assetto oneroso e sinallagmatico, e non in un “ufficio gratuito” o in un’attività ludica, di condivisione disinteressata della propria auto col resto della cittadinanza. Con il “rimborso”, i Fornitori del Servizio di Trasporto (come vengono chiamati nel sito di Uber) ricevono una somma che va a remunerare non solo le spese di diretta imputazione relative alla corsa (come il carburante), ma altresì le altre spese fisse legate al possesso e al mantenimento della vettura, e al tempo dedicato alla prestazione del servizio. Spese che altrimenti determinerebbero un depauperamento patrimoniale, e che sarebbero comunque sostenute da colui che, non dimentichiamolo, dispone di un’autovettura per le proprie esigenze e finalità private e familiari. Il “rimborso” erogato da Uber reintegra dunque l’autista da spese e costi che altrimenti ridurrebbero il suo patrimonio, e che sarebbero comunque in buona parte ugualmente sostenute. Il che mi sembra differenzi questa situazione rispetto a quella di chi, per svolgere un certo incarico, riceve soltanto il ristoro di spese che in assenza di quell’incarico non avrebbe patito (come accade per i puri rimborsi di spese non accessori o collaterali a un compenso imponibile, come ad esempio quelli dei conferenzieri cui vengano rimborsate le sole spese vive di viaggio).

D’altra parte, in presenza di un’attività astrattamente produttiva di reddito, non rileva che i proventi siano appena sufficienti a coprire i costi sostenuti, che sarebbe comunque onere del contribuente documentare e dimostrare. Non mi sorprenderebbe, dunque, se l’Amministrazione finanziaria ritenesse integrata la fattispecie di cui all’art. 67 lettera i) del Tuir, sulla tassabilità dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” (i servizi di trasporto rilevano quali attività commerciali a mente dell’art. 2195 c.c.), o di cui alla lettera l), sui redditi derivanti “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, redditi che “sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione” (art. 71 comma 2 del Tuir).

Del resto l’Agenzia delle Entrate ritiene tassabili anche i rimborsi spese e le reintegrazioni patrimoniali percepite dagli amministratori di sostegno, che svolgono un “munus” pubblico in regime di gratuità (art. 379 c.c.). Figuriamoci dunque quale potrà essere l’atteggiamento nei confronti di un pagamento a forfait a fronte di un’attività onerosa. Mi sbaglierò, ma non credo che gli autisti di UberPOP possano dormire sonni tranquilli contando sulla qualifica delle somme ricevute in termini di “rimborsi spese” intassabili, soprattutto se le cifre in gioco diventassero complessivamente importanti.

/ 5
Grazie per aver votato!

Pubblicato da Dario Stevanato

Professore ordinario di diritto tributario, Università di Trieste. Avvocato. Professor of Tax Law at University of Trieste

12 Risposte a “Uber e le tasse dei “tassisti per caso””

  1. Sono d’accordo sull’analisi di questo articolo.

    Sul versante della pratica quotidiana parlando con moltissimi driver (ne ho conosciuti già 60) sono quasi tutti consapevoli di dover dichiarare gli incassi ricevuti via banca da Uber e di stanno attrezzando per farlo con i loro consulenti fiscali.
    Poi anche in questa categoria come in tutte ci sono quelli che dicono: “ma chi se ne frega, non dichiaro proprio niente”, ma la mia sensazione è che siano una minoranza.

  2. Si, Sig. Parodi e si inquadreranno legalmente come tassisti abusivi? Certo che negate anche l’evidena, coso come date degli sstupidi a chi casca nel price surcing.

    1. Un privato che svolge lavori occasionali non ha bisogno di alcun inquadramento che faccia baby sitter, dog sitter, ripetizioni private o condivida la sua casa la sua cucina o la sua auto. Se non svolge attività professionali riservate (i tassisti sono artigiani non professionisti) come notaio, medico, avvocato, giornalista, ecc. o se non svolge attività di impresa.

      Poi deve dichiarare gli incassi occasionali nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

      Il price sourcing uno puo’ decidere, nel libero mercato, se accettarlo o meno prima della corsa. Come posso decidere di aspettare un po per evitare il supplemento notturno nel prendere un taxi la mattina presto.

  3. Bell’articolo che finalmente mette un pò di chiarezza (in modo serio).
    Tra le altre cose, il sistema UBER, non ha nulla a che vedere con il “Condividere”
    l’auto, che si trova in altri siti, come ad esempio Bla Bla Car.
    Ma vorrei parlare di un problema aggiuntivo (che il Sig. Parodi non ha notato): in Italia ci sono professioni regolamentate e professioni NON regolamentate. La Babysitter, ad esempio, rientra nelle NON regolamentate.
    L’Avvocato, l’ingegnere, il tassista, invece, sono professioni regolamentate. Professioni che per essere esercitate richiedono l’iscrizione all’albo professionale / elenco gestito da un ente pubblico.
    L’ingegnere senza timbro e senza iscrizione all’albo non può esercitare. Neanche occasionalmente.
    Si tratterebbe di esercizio abusivo della professione.
    Idem per i “tassisti” di Uber.

    1. La Comunità Europea ha abolito tutti gli “Albi”. Solo in Italia esistono ancora e per quanto? In sostituzione c’è l’iscrizione alle Associazioni di Categoria, ma non ha più il carattere obbligatorio per esercitare la professione.

      1. Iva, giusta precisazione. E giusta “liberalizzazione”. Ma finchè gli albi sono vigenti resta il fatto che fare il tassista in Italia senza licenza è “esercizio abusivo della professione”. Poi quando finalmente albi e licenze verranno veramente abolite, se ne riparlerà.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.