Confermato CDS: multe SOSPESE fino a settembre: queste non sono più da pagare | Dal 1° agosto sarai libero
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Bisogna fare attenzione perché non tutte le scadenze si fermano in estate. Ecco cosa cambia davvero ad agosto per chi guida e come funziona il meccanismo delle multe durante le ferie.
Con l’arrivo del mese di agosto, molti automobilisti si chiedono se le scadenze legate alle multe si congelino automaticamente. La risposta non è così semplice.
Il Codice di Procedura Civile prevede una “sospensione feriale dei termini” dal 1° al 31 agosto, ma questa riguarda solo l’ambito giudiziario, come riportato da SoluzioneMulta.it.
In pratica, vale soltanto per i procedimenti davanti al giudice di pace. Chi riceve una sanzione e vuole impugnarla in tribunale ha 30 giorni di tempo, ma se il termine ricade ad agosto, viene interrotto e riprende a settembre.
Ad esempio, per una multa notificata il 15 luglio, il conteggio si ferma al 31 luglio (16 giorni), per poi riprendere dal 1° settembre: restano quindi 14 giorni, con scadenza fissata al 14 settembre. Bisogna però ricordare che questa interruzione non si applica a tutti i procedimenti.
Sospensione feriale: come si applica alle sanzioni e quando non vale
Contrariamente a quanto molti pensano, la sospensione feriale non riguarda i ricorsi amministrativi al prefetto, né i termini per il pagamento delle multe. Se si sceglie di contestare una sanzione attraverso il prefetto, i 60 giorni previsti dalla legge continuano a decorrere normalmente, anche nel mese di agosto. Lo stesso vale per il pagamento in misura ridotta: i 5 giorni per usufruire dello sconto del 30% non subiscono alcuna interruzione.
Ricevere una multa il 31 luglio significa dover saldare entro il 5 agosto, a meno di non voler incappare in more e conseguenze legali piuttosto negative. Nessuna proroga nemmeno per l’obbligo di comunicare i dati del conducente nei casi in cui è prevista la decurtazione dei punti patente. I 60 giorni restano validi senza variazioni, come previsto per legge.
Il Codice della Strada non va in ferie, ma i ricorsi davanti al giudice di pace sì
La convinzione diffusa che ad agosto tutto si fermi può portare a errori costosi. Saltare una scadenza, anche per disattenzione, significa perdere il diritto a un ricorso o a una riduzione dell’importo da pagare. In casi estremi, può scattare una nuova sanzione per mancata comunicazione dei dati.
La regola da ricordare è semplice: solo i ricorsi presentati al giudice di pace godono della sospensione estiva. Per tutto il resto, che si tratti di pagamenti, ricorsi al prefetto e comunicazioni obbligatorie, non è prevista alcuna pausa. In caso di incertezza, meglio rivolgersi a un professionista. Anche ad agosto, quindi, il Codice della Strada resta in vigore.